La normativa NTC 2018 è la norma relativa ai Parapetti permanenti abitativi e di lavoro.

– di Lavoro (TUS D.Lgs. 81/2008) / Prodotto (Macchine Direttiva 2006/42/CE)- abitativi D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) / D.M. 236 del 14/06/1989 (prescrizioni barriere architettoniche edifici privati).

Il D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018), è la legislazione di riferimento circa le costruzioni; la stessa tuttavia non contiene prescrizioni per i parapetti; pertanto fatto salvo il D.M. 236 del 14/06/1989 (relativo alle Prescrizioni tecniche per le barriere architettoniche degli edifici privati) continua a mancare una regolamentazione chiara e concordante sui parapetti in ambito delle costruzioni.

Le norme tecniche danno indicazioni volontarie e non cogenti, semprechè non vengano recepite all’interno dell’ordinamento; tuttavia è da tenere comunque in considerazione quanto disposto dalle norme UNI, ed in particolare dalla UNI 10809:1999 e della UNI EN ISO 14122-3:2016.

Sono altresì da tenere in considerazione eventuali deroghe disposte a livello locale.

Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni (GU n. 42 del 20-2-2018 SO n. 8)

Le NTC 2018 non apportano cambiamenti per quanto riguarda i parapetti rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008.
Unica nota riguarda la sezione 5.1.3.10 (Capitolo 5 Ponti) – Azioni sui parapetti e urto di veicolo in svio
L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di 1,5 kN/m applicata al corrimano (Ponti)