ITALIA
Negli anni ’50 l’Italia è intervenuta in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con un proprio “corpus” normativo sistematico (cfr. DPR 547/55; DPR 164/56; DPR 303/56), il quale ha convissuto con gli atti normativi nazionali di recepimento delle normative Europee (cfr. d.lgs. 626/94; d.lgs. 494/96, ecc.).
Dal maggio 2008, l’Italia ha risistemato il recepimento delle direttive europee di tipo sociale in materia di sicurezza nel testo unico di cui al d.lgs. 81/2008 avente ad oggetto tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda la normativa europea di prodotto, l’Italia ha recepito le direttive comunitarie di interesse con i seguenti provvedimenti normativi:
UNIONE EUROPEA
L’Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni intraprese dall’UE si fondano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell’UE.
Il Diritto dell’Unione Europea, pertanto, è costituito da:
REGIONI
La tutela e sicurezza del lavoro è, per la Costituzione Italiana, materia di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
La legislazione di principio è costituita dal d.lgs. 81/08 il quale, però, costituisce anche legislazione di dettaglio per la necessaria unitarietà applicativa sull’intero territorio nazionale.
Tuttavia, alcune regioni e una provincia autonoma sono intervenute a disciplinare le misure tecniche obbligatorie da prevedere per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in sede di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA), condizionandone addirittura l’efficacia e la validità.
Le regioni che sono intervenute con leggi specifiche sono:
Le province autonome che sono intervenute con legge sono:
Le regioni che sono intervenute con altri tipologie di provvedimenti normativi (leggi, delibere assessorili o dirigenziali, linee guida, ecc.) sono: