ITALIA

Negli anni ’50 l’Italia è intervenuta in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con un proprio “corpus” normativo sistematico (cfr. DPR 547/55; DPR 164/56; DPR 303/56), il quale ha convissuto con gli atti normativi nazionali di recepimento delle normative Europee (cfr. d.lgs. 626/94; d.lgs. 494/96, ecc.).

Dal maggio 2008, l’Italia ha risistemato il recepimento delle direttive europee di tipo sociale in materia di sicurezza nel testo unico di cui al d.lgs. 81/2008 avente ad oggetto tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la normativa europea di prodotto, l’Italia ha recepito le direttive comunitarie di interesse con i seguenti provvedimenti normativi:

  • D.lgs. n. 475/92 in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
  • D.lgs. n. 17/2010 in Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;certificati.

UNIONE EUROPEA

L’Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni intraprese dall’UE si fondano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell’UE.

Il Diritto dell’Unione Europea, pertanto, è costituito da:

  • Atti direttamente vincolanti:
    1. regolamenti: un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione europea.
  • Atti che devono essere recepiti dagli Stati Membri:
    1. direttive: una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Ciascun paese può però decidere come procedere.
  • Altri atti, quali:
    1. decisioni: una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell’UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile.
    2. raccomandazioni: una raccomandazione non è vincolante. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
    3. pareri: un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell’UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale.

Oltre agli “atti” costituenti la legislazione europea, il diritto dell’UE è determinato anche dalla giurisprudenza dell’UE composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale interpreta la legislazione dell’UE.

In materia di sicurezza, l’Unione Europea è intervenuta ed interviene con due tipi di provvedimenti:

  • Sociali (direttive)
  • Prodotti (direttive e regolamenti)

Le normative (direttive) sociali di interesse sono:

  • Direttiva generale: 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
  • Direttive particolari ad essa correlate, ovvero:
    1. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
    2. Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) – modificata dalla Direttiva 2001/45/CE del 27-06-2001 poi sostituita dalla direttiva 2009/104/CE del 16 settembre 2009;
    3. Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
    4. Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
    5. Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
    6. Direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
    7. Direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
    8. Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    9. Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    10. Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
    11. Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
    12. Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    13. Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
    14. Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    15. Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    16. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio
    17. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    18. Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) – rettificata/abrogata
    19. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
    20. Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Le normative (direttive e regolamenti) di prodotto, per quanto di interesse in questa sede, sono:

  • Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
  • Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

REGIONI

La tutela e sicurezza del lavoro è, per la Costituzione Italiana, materia di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La legislazione di principio è costituita dal d.lgs. 81/08 il quale, però, costituisce anche legislazione di dettaglio per la necessaria unitarietà applicativa sull’intero territorio nazionale.

Tuttavia, alcune regioni e una provincia autonoma sono intervenute a disciplinare le misure tecniche obbligatorie da prevedere per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in sede di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA), condizionandone addirittura l’efficacia e la validità.

Le regioni che sono intervenute con leggi specifiche sono:

  • Toscana
  • Veneto
  • Liguria
  • Umbria

Le province autonome che sono intervenute con legge sono:

  • Trento

Le regioni che sono intervenute con altri tipologie di provvedimenti normativi (leggi, delibere assessorili o dirigenziali, linee guida, ecc.) sono:

  • Lombardia
  • Sicilia
  • Piemonte
  • Emilia Romagna;
  • Friuli Venezia Giulia;
  • Valle D’Aosta.